CISL FP Venezia. Enti Locali: il welfare aziendale va svincolato da tetto del salario accessorio.
L'argomento, così come lo ha esposto il Presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, in un intervento sulle pagine del Sole 24 Ore del 4 marzo, sembra particolarmente tecnico, ma tra le righe delle citazioni normative mostra quelle che, auspichiamo in un futuro prossimo, possano essere importanti ricadute sul tema di un vero welfare aziendale per gli enti locali, più vicino a quello del settore privato, svincolato dal tetto di spesa cui la norma attuale lo comprime.
La riflessione parte da alcune recenti deliberazioni della Corte dei Conti (sezioni Regionali di Controllo per la Lombardia e il Piemonte) che hanno gettato una nuova luce sulle risorse destinate al welfare aziendale, ponendo particolare attenzione sull’applicazione del limite salariale accessorio, secondo l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, in relazione alle somme per il welfare integrativo, come stabilito dall’articolo 82 del Contratto Nazionale del 16 novembre 2022. Secondo Antonio Naddeo queste decisioni offrono una prospettiva legale chiara e sono fondamentali per le politiche salariali degli enti pubblici, nonostante esistano opinioni divergenti, come quella della Ragioneria generale dello Stato, espressa nella nota del 18 settembre 2023.
La recente normativa contrattuale, ovvero il già citato articolo 82 del Contratto Nazionale delle Funzioni locali, ha introdotto la facoltà per gli enti locali di utilizzare una parte del fondo risorse decentrate per piani di welfare. Fin qui tutto chiaro!
Secondo le deliberazioni della Corte, ormai consolidate (come le deliberazioni 503/2017 del Veneto, 61/2023 e 27/2019 della Liguria, 174/2023 della Lombardia) le misure di welfare integrativo previste dal nuovo contratto nazionale, pur essendo finanziate dal fondo risorse decentrate, sono considerate non retributive, ma di natura contributiva-previdenziale. Punto di vista interessante e condiviso a quanto pare!
Di conseguenza, queste spese non sono soggette al limite del trattamento economico accessorio stabilito dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, ma seguono le specifiche disposizioni finanziarie previste dal medesimo articolo 82 del contratto nazionale.
Questa interpretazione, è citato nell'articolo del Sole 24 Ore, si fonda sull’espressione letterale adoperata dal legislatore per demarcare l’ambito applicativo dell’articolo 23, comma 2: «l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale». Quindi il legislatore pone l’accento sulla destinazione delle risorse e non sul loro finanziamento per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio. Pertanto se una parte di queste risorse, come previsto dall’articolo 82 del contratto nazionale, è destinata al welfare aziendale e non alle componenti retributive, non può rientrare nei limiti previsti dall’articolo 23.
Alla luce di tutto ciò sarebbe auspicabile, che le Amministrazioni locali del Veneto, vista l’enorme carenza di personale e le difficoltà a trattenere i dipendenti in servizio, tenuto conto del consolidarsi dei vari orientamenti della Corte, rompessero gli indugi ed assumessero un comportamento sfidante per il bene della collettività e dell’erogazione dei servizi ai cittadini, oltre che per favorire la nascita e lo sviluppo di un welfare aziendale serio ed efficace.