Condividi questa pagina con chi vuoi

cf4229c3-e38e-4c74-bc49-e30f10251053
VIENI IN SEDE
I NOSTRI SOCIAL
SCRIVICI
CONTATTI

Via Napoli, 46, 30172 Venezia (VE)

tel.: 041 531 9489

Per scoprire dove siamo e come arrivare clicca qui

fp.venezia@cisl.it


facebook
instagram
youtube
4e1866da-9326-468b-bf0f-5c138bc777af.jpeg

Documenti trasparenza  I Cookie info  I Segnala un link non funzionante -  Photo Credits

© 2025 CISL FP Venezia

informativa sulla Privacy

CISL FP Venezia. I DEP/PEO al 50% decisi aziendalmente in modo unilaterale sono antisindacali

2024-09-16 09:24

CISL FP Venezia

Pubblico Impiego, cisl-fp-venezia, cisl-funzione-pubblica-venezia, cisl-venezia, peo, dep, progressioni-aree, differenziali-economici,

CISL FP Venezia. I DEP/PEO al 50% decisi aziendalmente in modo unilaterale sono antisindacali

E' antisindacale decidere aziendalmente in modo unilaterale il limite del 50% sui DEP (sanità) o sulle progressioni all'interno delle aree PEO (altri comparti)

dd67736c-cf7c-4dd5-a3bc-06d444bb680b.jpg26d0d946-7043-498a-be02-fee56449d71e.jpg0362a90b-0146-466a-9a24-4464b574f1c5.jpg


E' uno di quei casi in cui possiamo proprio dire: "ve lo avevamo detto e avevamo ragione!" Non solo una frase fatta, ma un monito alle aziende sanitarie (e non solo) che hanno deciso in modo unilaterale di erogare i Differenziali Economici di Professionalità con il limite del 50%. Tale atteggiamento è da considerarsi quale attività antisindacale.

Un tema che, intendiamoci bene, parte da un ricorso e dalla relativa sentenza inerente un'azienda sanitaria, ma che per principio vale alche per tutti quei comparti pubblici in cui sono previste le PEO - progressioni all'interno delle aree.

dd67736c-cf7c-4dd5-a3bc-06d444bb680b.jpg26d0d946-7043-498a-be02-fee56449d71e.jpg0362a90b-0146-466a-9a24-4464b574f1c5.jpg


Tutto prende il via dalla sentenza n. 73859/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 18/07/2024, con la quale ancora una volta il Giudice del lavoro ha accolto l’istanza della CISL FP Roma Capitale e Rieti in materia di competenze della contrattazione integrativa sulla definizione dei criteri selettivi per l’erogazione dei differenziali economici di professionalità (DEP) ai ai sensi dell’art. 9 comma 5, lett. c), del CCNL Sanità 2019 – 2021, condannando l’Azienda resistente a disapplicare le delibere con le quali ha unilateralmente e illegittimamente imposto il limite del 50% nell’attribuzione dei DEP previsti per l’anno 2023, andando a consolidare sempre di più il principio che tale limite, che non trova nessun riscontro nella legge, è un’azione illegittima che svilisce il ruolo della contrattazione .

l giudice del lavoro di Roma ha stabilito che la percentuale di aventi titolo alle progressioni economiche deve essere concordata con il sindacato perché è materia di contrattazione e non vi sono limiti precostituiti, ma deve solo essere rispettata la selettività della procedura. Ha pure evidenziato che “a nulla rilevano l’orientamento applicativo dell’Aran del 4/8/23, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, la circolare del MEF essendo atti unilaterali della PA” che non possono inficiare una materia riservata alla contrattazione.

La sentenza rappresenta un importante riconoscimento del ruolo del Sindacato nella definizione delle politiche del personale, confermando la propria funzione di rappresentanza e tutela degli interessi dei lavoratori.


dd67736c-cf7c-4dd5-a3bc-06d444bb680b.jpg26d0d946-7043-498a-be02-fee56449d71e.jpg0362a90b-0146-466a-9a24-4464b574f1c5.jpg