CISL FP Venezia. Congedi parentali pubblico e privato. Le novità del 2024 con la Legge di bilancio
Ecco una rapida e sintetica panoramica sulle novità in materia di congedi parentali prevista dalla nuova "Legge di Bilancio". Un pratico riassunto per lavoratori del settore privato e pubblico.
LAVORATORI PUBBLICI
Per i lavoratori pubblici che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 la "Legge di bilancio 2024" ha introdotto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione (invece che al 30%).
Quindi se volessimo ora riassumere la disciplina dei congedi parentali per il settore pubblico:
per ogni bambino nei primi 12 anni di vita ciascun genitore ha il diritto di sospendere la prestazione lavorativa fruendo, anche in maniera frazionata, del congedo parentale.
Periodi massimi indennizzabili: a ciascun genitore spettano 3 mesi di congedo parentale non trasferibili reciprocamente, di cui:
- i primi 30 giorni, computati complessivamente tra madre e padre, sono retribuiti al 100% della retribuzione fino ai 12 anni del figlio;
- per i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023 ulteriori 30 giorni, computati complessivamente tra madre e padre, fino ai 6 anni del figlio sono retribuiti all’80% della retribuzione per il solo anno 2024 e al 60% a partire dal 2025
LAVORATORI PRIVATI
Anche per i lavoratori del settore privato che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 la legge di bilancio 2024 ha introdotto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione (invece che al 30%).
Sintetizzando la nuova disciplina sui congedi parentali del settore privato:
per ogni bambino nei primi 12 anni di vita ciascun genitore ha il diritto di sospendere la prestazione lavorativa fruendo, anche in maniera frazionata, del congedo parentale.
Periodi massimi indennizzabili
A ciascun genitore spettano 3 mesi di congedo parentale non trasferibili reciprocamente, di cui:
- i primi 30 giorni, computati complessivamente tra madre e padre, sono retribuiti all’80% della retribuzione fino ai 6 anni del figlio;
- per i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023 ulteriori 30 giorni, computati complessivamente tra madre e padre, fino ai 6 anni del figlio sono retribuiti all’80% della retribuzione per il solo anno 2024 e al 60% a partire dal 2025