CISL FP Venezia. Sanità Regione Veneto. Riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria
E' di questi giorni la concitazione legata all'emanazione di avvisi aziendali circa alcune procedure volte al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio di alcuni professionisti sanitari.
La Regione Veneto, attraverso un Decreto del Direttore delle Risorse Umane del 12 settembre 2022, dando applicazione a quanto già previsto dalla normativa, ha emanato un Avviso pubblico per la presentazione informatizzata delle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio conseguiti ai sensi dell'ordinamento previgente, ai titoli universitari abilitanti alle seguenti professioni sanitarie e della prevenzione: Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o.
PER EVITARE CONFUSIONE
Stante le numerose perplessità nata dalla lettura di questo provvedimento, in modo particolare nell'identificare i veri destinatari di questo riconoscimento di equivalenza, la CISL FP Veneto ha tempestivamente inviato alla Regione una prima richiesta di chiarimento.
Come noto, si ricorda che il riconoscimento dell’equivalenza dei Titoli per i quali è necessario presentare domanda, riguarda solo ed esclusivamente quei titoli che non sono stati già dichiarati equipollenti ai diplomi universitari ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», il quale dispone “ i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e ss.mm. e ii.
CHI NON DEVE PRESENTARE LA DOMANDA
Conseguentemente tutti coloro che sono iscritti nei rispettivi albi/ordini o elenchi speciali della propria professione sanitaria non devono presentare domanda, in quando la stessa iscrizione era condizionata dal riconoscimento del titolo.
Conseguentemente tutti coloro che sono iscritti nei rispettivi albi/ordini o elenchi speciali della propria professione sanitaria non devono presentare domanda, in quando la stessa iscrizione era condizionata dal riconoscimento del titolo.
CHI DEVE VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI FARE DOMANDA
È utile invece che tutti coloro che rientrano nelle professioni sanitarie individuate dai bandi e che operano nel settore pubblico e nel settore privato:
- che abbiano conseguito un titolo entro il 17/3/1999, il cui percorso formativo sia iniziato entro il 31/12/1995
- che non si trovino nelle condizioni di già dichiarata equipollenza
Per chi è quindi destinatario di tale provvedimento, la procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sarà automaticamente disattivata il giorno di scadenza: 13 novembre 2022.
Per accedere alla piattaforma e presentare la domanda di riconoscimento dell’equivalenza è necessario entrare nel Portale Concorsi PA della Regione del Veneto al seguente link: